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Garanzie

7. GARANZIE

Il Fornitore concede la garanzia di 1(uno) anno dalla data di consegna della merce della qualità del prodotto, dell’assenza di vizi e dell’idoneità del bene all’assolvimento della funzione sua propria come di seguito dettagliato.

Il Fornitore garantisce che i beni , dotati di conformità CE, sono forniti esenti da difetti di fabbricazione; il Fornitore non risponde dei ritardi negli interventi di garanzia, né è tenuto a risarcire danni di cui all’art.1494 Codice Civile.

In caso di difetti, le parti espressamente , in deroga all’art. 1490 Codice Civile, prevedono che il Fornitore, senza dover indennità o indennizzo o risarcimento per qualunque titolo o ragione (compreso il danno cosiddetto “per mancato freddo”) possa a sua scelta:

a. sostituire il prodotto difettoso con altro conforme;

b. provvedere alla riparazione;

c. con comunicazione scritta considerare risolto il contratto rimborsando esclusivamente il prezzo già pagato al Committente.

Nel caso di sostituzione o riparazione, il Fornitore si impegna ad attuarla nel più breve tempo possibile - nei limiti della propria disponibilità e tenuto conto dell’urgenza dell’intervento- , possibilmente nel giorno concordato con il Committente ; eventuali accadimenti impedienti l’intervento non imputabili al Fornitore (quali, a titolo esemplificativo, difficoltà di approvvigionamento o scioperi) saranno dallo stesso comunicati per iscritto e per il tempo ivi indicato sospenderanno l’obbligazione di riparazione o sostituzione. I ritorni di merce per qualsivoglia motivo sono quindi espressamente vietati se non autorizzati previamente per iscritto dal Fornitore; i materiali sostituiti in garanzia restano di proprietà del Fornitore.

Nel caso di riparazioni in garanzia presso la sede del Fornitore o presso le ditte fornitrici del Fornitore le spese per il trasporto delle apparecchiature sono a carico del Committente.

Sono escluse le spese di manodopera ed ogni altro onere di intervento che sono invece a carico del Committente.

La garanzia non opera per difetti, vizi, avarie, inefficienze o quant'altro derivanti da qualsiasi causa non imputabile al Fornitore come ad esempio: i difetti provocati dalla negligenza o dalla imperizia del Committente , dall’uso non conforme a quello di naturale destinazione, dal logorio derivante dall’utilizzo in normali condizioni di esercizio, da caso fortuito o forza maggiore, da errata installazione , manomissione, modifiche e riparazioni eseguite da persone non autorizzate dal Fornitore , deterioramento del materiale dovuto alla azione corrosiva di detersivi ed additivi inadatti; cattiva manutenzione ed imperizia nell’uso; portata inefficiente ed anomala degli impianti elettrici, idrici, del gas, del vapore, di oli combustibili; tensione irregolare delle linee elettriche; impurità contenute nel gas erogato; acque dure e ferruginose; insufficienza dei camini; trascuratezza ed incapacità dell’utente ecc.

In caso di ritardo nei pagamenti anche parziale del Committente il Fornitore è espressamente sollevato/esonerato dall’obbligo di garanzia.